Articolo
47 - CCNL 1996
Articolo
52 – CCNL 1996
del Contratto
collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla
dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
Articolo 10 – CCNL 1996
del Contratto
collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla
dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte economica II
biennio 2000-2001
Articolo 47
del Contratto collettivo nazionale
di lavoro
Quadriennio 1998-2001 dell'area
relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio
1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
Articolo 47
1.
La retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non
esclusivo, è così costituita:
a)
componente fissa come da tabella all. 1 del
CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura
ridotta dall’art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove
l’opzione sia stata espressa in
applicazione del dlgs 229/1999, decorre da tale ultima data;
b)
parte variabile in godimento ridotta
del 50% . Tale riduzione si
applica anche ai dirigenti indicati nell’art. 44, comma 6) limitatamente alla
parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL
del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 - eventualmente
ridefinita in azienda.
2.
Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in
ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie
previste dall’art. 39.
3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello
ad incarico quinquennale di cui
agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non
compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 58
del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal
1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e
4 concorrono al finanziamento
dell’indennità di esclusività di cui all’art. 42 e, pertanto, i fondi di
provenienza delle voci citate – art. 50 e 52 -
sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3
confluiscono nel fondo di cui all’art. 50 .
7.Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti
ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli
opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente
per lo specifico trattamento economico è consentita l’eventuale rateizzazione
in non più di sei soluzioni mensili.
Fondo della retribuzione di risultato e
premio per la qualità della prestazione individuale
1.
Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a
costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai
dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di
livelli di particolare qualità della prestazione.
2.
Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la
disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre 1996
mediante l’utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai
livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi del personale medico e veterinario;
b) Fondo per i premi per la qualità della prestazione
individuale.
3.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati dall’ammontare
delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 63 del CCNL 5 dicembre 1996 , primo e secondo biennio economico.
4.
Per la formazione dei fondi per la retribuzione di risultato relativa ai
livelli di produttività e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle
seguenti precisazioni :
a)
nel consolidamento dei fondi non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste dall’art. 7,
commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio economico) ;
b) qualora gli incrementi derivino da economie di
gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai
servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno
corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
attività.
c) resta confermata la possibilità di utilizzazione -
anche temporanea - nel fondo per la
produttività collettiva - di eventuali
risparmi accertati a consuntivo nella
gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 .
5. I fondi
previsti nel comma 2 lett. a) sono, altresì, alimentati, annualmente, in
presenza delle seguenti condizioni:
a)
a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall’attuazione
dell’art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende alla contrattazione integrativa e da altre
disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende ad
incentivi del personale.
b)
a
decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell’1% - come
tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, ,
secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la
formazione dei bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di
amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione annuale di
programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del
personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi
delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di
cui al comma 5, lett. b) è affidata al
nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso,
condizione necessaria per l’erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del
d.lgs. n. 502 del 1992, possono
favorire l’assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi
strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto
ovvero collegati al reale recupero di
margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l’incremento del fondo di cui al comma 5 dell’1 % del
monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle
aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi
riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla
realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello
stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida sino al 31
dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive
regionali sono assegnate al finanziamento dell’ indennità di esclusività del
rapporto di lavoro. Il fondo è inoltre ridotto ai sensi dell’art. 47, comma 6.
8. É confermato l’art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996
relativo al finanziamento per la retribuzione di risultato e per il premio
della qualità della prestazione individuale relativi ai dirigenti delle IPAB
aventi finalità sanitarie. I fondi sono quelli consolidati al 31 dicembre 1997 con le precisazioni del comma 4. Essi sono
incrementabili con le risorse di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo
purché gli enti versino nelle condizioni previste dall’art. 64, comma 2 citato.
del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio
1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio
sanitario nazionale –
Parte economica II biennio 2000-2001
Articolo 10
Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
e per la retribuzione di risultato e per la
qualità della prestazione individuale
1. Nulla è innovato per quanto attiene
il fondo previsto dall’art. 51 del
CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999.
2.
E’ confermato quanto previsto dall’art. 52 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di
risultato e per il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti
medici e veterinari. L’ ammontare dei fondi
è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite
con l’art. 52, comma 4 citato. L’incremento annuo dei fondi di risultato dell’1%
di cui al comma 5, lettera b) dell’art. 52 continua ad operare, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste
nella clausola richiamata. L’incremento di cui al medesimo articolo comma 7,
dall’1 gennaio 2000 concorre a finanziare l’indennità di cui all’art. 5.